Integrazione Lavorativa

Il processo di integrazione lavorativa non segue un percorso standardizzato con tappe fisse, come riabilitazione, formazione, stage e successiva assunzione come lavoratore svantaggiato. Ogni percorso, infatti, è un cammino unico e personalizzato, ideato e costruito per ridurre al minimo le dinamiche di esclusione e segregazione tipiche di un contesto lavorativo tradizionale. Per garantire questo obiettivo, AREA21 dedica un'attenzione continua all'accoglienza, intesa come l'abilità di riconoscere e valorizzare le peculiarità individuali di ciascuna persona.

Dignità umana, per chi è spesso percepito come incapace di apportare un contributo positivo, sia per sé stesso che per la collettività.
Dignità sociale, per chi si trova o si è trovato in situazioni di marginalità o disagio sociale.
Dignità professionale, per chi ha difficoltà a stabilire connessioni stabili e significative con il mondo del lavoro.
Dignità economica, per chi viene frequentemente considerato "superfluo" o "inutile".

Il nostro gruppo di lavoro è composto da professionisti con competenze tecniche avanzate, che svolgono un ruolo formativo, e da operatori sociali incaricati di valutare le capacità lavorative e la resilienza degli individui in un ambiente professionale reale.

Integrazione Lavorativa tramite Articolo 14

Convenzioni con Cooperative Sociali

In base alla Legge 68/99, che regolamenta l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità, i datori di lavoro sono obbligati ad assumere lavoratori appartenenti alle categorie protette, in proporzione al numero di dipendenti presenti nell'azienda. Tuttavia, le imprese possono adempiere a questa obbligazione non solo attraverso l’assunzione diretta di lavoratori disabili, ma anche stipulando convenzioni ai sensi dell’articolo 14 del Decreto Legislativo 276/03, conosciuto come Decreto Attuativo della Legge Biagi.
L'articolo 14 introduce una misura di politica attiva del lavoro, pensata per favorire l’inserimento dei lavoratori svantaggiati e disabili. In particolare, l’impresa che commissiona un lavoro può, per tutta la durata del contratto, considerare i lavoratori disabili impiegati da una cooperativa sociale come parte del computo della quota di riserva prevista dalla legge. In altre parole, le aziende possono esternalizzare il lavoro a cooperative sociali, che si occupano non solo dell’esecuzione del compito assegnato, ma anche dell’assunzione di persone disabili in conformità con gli obblighi stabiliti dalla normativa. I principali vantaggi per le imprese che scelgono di avvalersi di queste convenzioni sono i seguenti:

Soddisfazione dell’obbligo previsto dalla Legge 68/99, senza necessità di assumere direttamente lavoratori disabili, evitando così le sanzioni amministrative e l'esclusione da bandi e appalti pubblici in caso di inadempimento.
Flessibilità alla scadenza del contratto, poiché non sussiste l’obbligo di mantenere il lavoratore disabile nell’organico dopo la fine della commessa.
Adempimento completo della quota di riserva per le aziende con un numero di dipendenti tra 15 e 35, che altrimenti potrebbero avere difficoltà a rispettare gli obblighi di legge.
Possibilità di intraprendere azioni di responsabilità sociale d’impresa, promuovendo l’inclusione lavorativa delle persone disabili e dimostrando l’impegno dell’azienda nei confronti della comunità.In questo modo, le aziende possono adempiere ai loro doveri legislativi, supportando al contempo l'inclusione e l’integrazione delle persone disabili nel mondo del lavoro, con l’aiuto delle cooperative sociali.

La convenzione prevista dall'articolo 14 rappresenta una delle modalità attraverso le quali le imprese possono adempiere agli obblighi imposti dalla legge 68/99. Questo strumento permette di garantire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità, rispondendo al fabbisogno di copertura delle quote stabilite. Sia i datori di lavoro del settore pubblico che quelli del settore privato devono rispettare il vincolo di includere lavoratori appartenenti alle categorie protette, in proporzione al numero complessivo di dipendenti, secondo i parametri normativi indicati.

0-14

DIPENDENTI

Nessun
lavoratore

15-35

DIPENDENTI

1
lavoratore

36-78

DIPENDENTI

2
lavoratori

79-120

DIPENDENTI

Max 40% delle
quote di riserva